Obbligo di legge — L. 213/2023 art. 1 commi 101-111: le imprese devono assicurarsi contro sisma, alluvione e frana
Obbligo L. 213/2023

Catastrofali Imprese

Dal 2024 le imprese con beni immobili in Italia sono obbligate per legge a stipulare una polizza catastrofali. Adeguati ora per non perdere l'accesso agli aiuti pubblici.

L. 213
Legge Bilancio 2024
3
Rischi obbligatori
PMI
Scadenza 01/01/2026

La normativa: L. 213/2023 e Decreto MIMIT 18/2024

Cosa prevede la legge

  • Obbligo per tutte le imprese di stipulare una polizza contro rischi catastrofali
  • Copertura obbligatoria: sisma, alluvione, frana
  • Oggetto: beni immobili strumentali all'attività d'impresa
  • Esclusione dagli aiuti pubblici post-evento per le imprese non assicurate
  • Possibili penalizzazioni nell'accesso al credito bancario

Scadenze per categoria d'impresa

CategoriaScadenzaStato
Grandi imprese (>250 dip. o fatturato >50M)Prorogata — verifica aggiornamentiUrgente
Medie imprese (50-250 dip.)31 marzo 2025 (poi prorogata)In corso
PMI (<50 dip. o fatturato <10M)1° gennaio 2026Scadenza futura
Microimprese (<10 dip.)1° gennaio 2026Scadenza futura

Come adeguarsi

  1. Verifica se la tua impresa rientra nell'obbligo (beni immobili strumentali in Italia)
  2. Calcola il valore di ricostruzione a nuovo degli immobili strumentali
  3. Richiedi preventivi per la copertura sisma + alluvione + frana
  4. Verifica che la polizza copra almeno i tre rischi obbligatori
  5. Mantieni la polizza attiva senza interruzioni per non perdere la copertura

Domande Frequenti

Quali imprese sono obbligate dalla L. 213/2023?

Sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese italiano, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che siano proprietarie di beni immobili strumentali all'esercizio dell'attivita'. In pratica, qualsiasi impresa che possieda o utilizzi capannoni, uffici, negozi, magazzini o altri immobili a uso produttivo/commerciale deve stipulare la copertura catastrofali. Sono escluse le imprese agricole (per le quali si applica la disciplina del Fondo AGRICAT) e gli immobili abusivi.

Quali rischi devono essere obbligatoriamente coperti?

L'art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023, attuato dal Decreto MIMIT 18/2024, richiede la copertura obbligatoria per tre rischi: 1) Sismi, 2) Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, 3) Frane. Il decreto stabilisce massimali minimi calibrati sul valore degli immobili e franchigia massima del 15% del danno (con massimo 22.500 euro fino a 30 milioni di somma assicurata).

Quali sono le scadenze per adeguarsi?

La scadenza originaria era 31 marzo 2025. Con D.L. 39/2025 il Governo ha differenziato per dimensione: grandi imprese rimaste al 31 marzo 2025; medie imprese (50-249 addetti, ricavi 10-50 mln) prorogate al 1° ottobre 2025; piccole e microimprese (sotto 50 addetti, ricavi sotto 10 mln) prorogate al 1° gennaio 2026.

Cosa succede se un'impresa non si assicura?

Le imprese inadempienti subiscono: 1) Esclusione dall'accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni pubblici post-evento calamitoso; 2) Esclusione da fondi straordinari di sostegno previsti dalla Protezione Civile; 3) Penalizzazioni nell'accesso al credito bancario (gli istituti devono tenere conto dell'inadempienza ai fini della valutazione del rischio). Il quadro normativo non prevede attualmente sanzioni dirette pecuniarie, ma la verifica dell'obbligo e' integrata nei controlli DURC e nelle procedure di accesso al credito bancario.

La polizza copre anche macchinari e scorte?

La legge obbliga la copertura degli immobili strumentali (terreni, fabbricati, impianti fissi). Macchinari, attrezzature, scorte e merci sono fuori obbligo ma fortemente raccomandati. Le polizze "all risks" estese a contenuti aziendali partono dal 30-50% in piu' rispetto alla copertura base. Per le imprese manifatturiere o commerciali con scorte importanti, estendere la copertura ai contenuti e' spesso essenziale per garantire la continuita' operativa post-sinistro.

Come si calcola il valore assicurativo degli immobili strumentali?

Il valore assicurativo deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile (art. 5 Decreto MIMIT 18/2024), non al valore di bilancio ne' al valore di mercato. Si calcola sul costo al metro quadro di ricostruzione per la zona geografica, moltiplicato per la superficie, aggiungendo gli impianti fissi. Sottovalutare porta a copertura proporzionalmente ridotta in caso di sinistro (art. 1907 c.c., sottoassicurazione). Per immobili di valore superiore a 1 milione di euro e' consigliabile una perizia tecnica professionale.

Le PMI ricevono agevolazioni per la polizza catastrofali?

Il premio della polizza catastrofali e' interamente deducibile come spesa d'impresa (art. 109 TUIR). Non sono previsti contributi pubblici diretti al pagamento del premio, ma SACE puo' intervenire in coassicurazione fino al 50% del rischio per supportare la disponibilita' di offerta sul mercato. Alcune regioni e camere di commercio hanno attivato bandi specifici di sostegno alle PMI per coprire parte del premio del primo anno.