Obbligo di legge attivo — L. 213/2023 art. 1 commi 101-111, Decreto MIMIT 18/2024
L. 213/2023 art. 1 commi 101-111

Obbligo Polizza Catastrofale Imprese 2024

Dal 31 marzo 2025 tutte le imprese italiane iscritte al Registro delle imprese, proprietarie di beni immobili strumentali, devono assicurarsi contro sisma, alluvione e frana. Guida operativa completa con scadenze, esenzioni, massimali e sanzioni indirette.

31/03/25
Scadenza grandi imprese
15%
Franchigia massima
22.500 euro
Cap franchigia

Scadenze articolate per dimensione d'impresa (D.L. 39/2025)

Il Decreto Legge 39/2025 ha modulato la scadenza originaria del 31 marzo 2025 in funzione della dimensione dell'impresa. La verifica della categoria dimensionale segue i criteri della Raccomandazione UE 2003/361 (addetti, ricavi, totale di bilancio).

CategoriaParametriScadenza
Grandi impreseOltre 250 addetti, ricavi oltre 50 mln o bilancio oltre 43 mln31 marzo 2025
Medie imprese50-249 addetti, ricavi 10-50 mln1° ottobre 2025
Piccole imprese10-49 addetti, ricavi 2-10 mln1° gennaio 2026
MicroimpreseSotto 10 addetti, ricavi sotto 2 mln1° gennaio 2026

Massimali minimi obbligatori (Decreto MIMIT 18/2024 art. 4)

  • Fino a 1.000.000 di euro di valore assicurato: massimale integrale (100%)
  • Da 1 a 30 milioni: massimale minimo del 70% del valore assicurato
  • Oltre 30 milioni: massimale liberamente determinato dalle parti

Franchigia massima (Decreto MIMIT 18/2024 art. 6)

  • Massimo 15% del danno con cap di 22.500 euro per somme assicurate fino a 30 milioni
  • Oltre 30 milioni di valore assicurato: franchigia liberamente determinata dalle parti

Esenzioni dall'obbligo

  • Imprese agricole: rientrano nel Fondo AGRICAT (L. 234/2021)
  • Immobili abusivi o non sanati al momento della stipula (art. 1 c. 102 L. 213/2023)
  • Beni mobili registrati (autoveicoli, natanti, aeromobili) coperti da specifiche polizze RC
  • Soggetti non iscritti al Registro delle imprese (liberi professionisti senza partita IVA d'impresa)

Verifica adempimento integrata con DURC e bandi pubblici

La verifica dell'adempimento dell'obbligo assicurativo e' integrata nelle procedure di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e nelle istruttorie per l'accesso a bandi pubblici, contributi e finanziamenti agevolati. Le PA verificano la presenza della polizza catastrofale attiva come requisito di ammissibilita'. Le banche, ai fini del merito creditizio, sono tenute a considerare l'esposizione a rischio catastrofale non assicurato come fattore di rischio nella valutazione del cliente impresa.

Come adeguarsi in 5 passaggi

  1. Identifica tutti gli immobili strumentali (sede, capannoni, magazzini, negozi, impianti fissi)
  2. Calcola il valore di ricostruzione a nuovo per ciascun bene (art. 5 Decreto MIMIT 18/2024)
  3. Richiedi preventivi per la copertura sisma + alluvione + frana con i massimali minimi obbligatori
  4. Verifica che la polizza rispetti la franchigia massima del 15% (cap 22.500 euro) sotto i 30 milioni
  5. Conserva la documentazione: il DURC e i bandi pubblici verificheranno l'adempimento

Riferimenti normativi completi

  • L. 213/2023 art. 1 commi 101-111 — Obbligo polizza catastrofale per le imprese
  • Decreto MIMIT 18 del 30/01/2024 — Modalita' attuative (GU 27/02/2024)
  • D.L. 39/2025 — Modulazione scadenze per categoria dimensionale
  • Raccomandazione UE 2003/361 — Criteri di classificazione dimensionale
  • L. 234/2021 — Istituzione Fondo AGRICAT per imprese agricole
  • Reg. IVASS 41/2018 — Trasparenza contratti danni
  • D.Lgs. 209/2005 — Codice delle Assicurazioni Private

Domande Frequenti

Qual e' la base normativa esatta dell'obbligo?

L'obbligo nasce dall'art. 1 commi 101-111 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 18 del 30 gennaio 2024, pubblicato in GU del 27 febbraio 2024, ha definito le modalita' attuative: definizioni di sisma, alluvione e franamento (art. 1), beni assicurabili (art. 2), modalita' di stipula (art. 3), massimali minimi (art. 4), valore assicurato (art. 5), franchigia (art. 6), clausole (art. 7). La scadenza originaria del 31 marzo 2025 e' stata modulata dal D.L. 39/2025 per categoria dimensionale.

Chi e' obbligato esattamente?

Tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese italiano (art. 2188 c.c.), con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che detengano beni immobili o impianti strumentali all'attivita'. Sono incluse: societa' di capitali, societa' di persone, imprese individuali con beni strumentali, cooperative, consorzi. Sono escluse: imprese agricole (per le quali opera il Fondo AGRICAT istituito dalla L. 234/2021), titolari di immobili abusivi o non sanati (art. 1 comma 102 L. 213/2023).

Quali sono le scadenze precise per dimensione d'impresa?

La scadenza originaria del 31 marzo 2025 e' stata articolata dal D.L. 39/2025: grandi imprese (oltre 250 addetti o ricavi oltre 50 milioni di euro o totale di bilancio oltre 43 milioni) confermata al 31 marzo 2025; medie imprese (50-249 addetti, ricavi 10-50 milioni) prorogata al 1° ottobre 2025; piccole imprese (10-49 addetti, ricavi 2-10 milioni) e microimprese (sotto 10 addetti, ricavi sotto 2 milioni) prorogata al 1° gennaio 2026.

Quali sono i massimali minimi e la franchigia massima?

Il Decreto MIMIT 18/2024 art. 4 stabilisce massimali minimi calibrati sul valore assicurato: per somme fino a 1 milione di euro il massimale e' integrale; tra 1 e 30 milioni il massimale e' almeno il 70% del valore assicurato; oltre 30 milioni e' liberamente determinato dalle parti. La franchigia massima (art. 6) e' del 15% del danno con cap di 22.500 euro per somme assicurate fino a 30 milioni; oltre i 30 milioni e' liberamente determinata.

Quali sono le sanzioni per le imprese inadempienti?

La L. 213/2023 non prevede sanzioni amministrative pecuniarie dirette. Le conseguenze sono indirette ma significative: 1) Esclusione dall'accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni pubblici, anche di natura fiscale, secondo l'art. 1 comma 102 (verifica integrata nelle procedure DURC e di accesso al credito bancario); 2) Esclusione dai fondi straordinari di sostegno post-evento catastrofale; 3) Penalizzazioni nella valutazione del merito creditizio bancario, poiche' gli istituti devono tenere conto dell'esposizione a rischio catastrofale non coperto.